Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento.
Ultima modifica 17 aprile 2023
3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Estratto vigente regolamento comunale tassa rifiuti (TARI)
- art. 31 -
Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tassa sui Rifiuti (Tari) risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/97. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 64, comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.