Procedura per segnalazione errori importi
Ultima modifica 20 aprile 2023
Argomenti :
Gestione rifiuti
Trasparenza amministrativa
3.1.q) Procedura per segnalazione errori importi
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile.
Estratto vigente regolamento comunale tassa rifiuti (TARI)
- art. 28 -
Rimborsi e compensazioni
- Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
- Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell’ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata
- Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono diventatiesigibili
- Il rimborso avviene attraverso:
- La detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile
- Rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi. In ogni caso l’importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta(50) euro
- Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso,esserecompensatecongliimportidovutidalcontribuentealComuneatitolo di Imposta Municipale Propria (Imu) e di Tassa sui Rifiuti (Tari).La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso
- Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presenteregolamento.
- art. 34 -
Importi minimi
- Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
TARI - Modello richiesta rimborso